STUDIO LEGALE FORNENGO
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Diritto del Lavoro

Licenziamento - Mobbing e Trasferimento

1) Entro quanto tempo posso impugnare il licenziamento ?

 



RISPOSTA: Innanzituttol’art. 2 L. 15/07/1966 n. 604 (che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina limitativa dei licenziamenti, a cui hanno fatto seguito altre leggi) prevede che illicenziamento debba essere intimato (comunicato) per iscritto; successivamente, entro quindici giorni, il lavoratore può chiedere la motivazione, che il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare nei successivisette giorni.

Se il datore di lavoro omette di comunicare il licenziamento per iscritto o non specifica, ove richiesto, i motivi del provvedimento, il licenziamento è inefficace.

Premesso questo,l’art. 6 L. 604/66 stabilisce che il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo debba essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione con qualunque atto scritto, che può anche consistere in una lettera, purchè sia rispettato tale termine, oltre il quale non è più possibile opporsi al licenziamento.

Naturalmente non ricorre per il lavoratore l’obbligo di impugnare un licenziamento intimato oralmente, stante la assoluta inefficacia dello stesso.

 

2) Posso essere licenziata durante il periodo di prova, nonostante il mio stato di gravidanza ?

 



RISPOSTA: Il periodo di prova serve al datore di lavoro per verificare le attitudini professionali del lavoratore in relazione alle mansioni che è chiamato a svolgere e al contesto aziendale nel quale deve operare.

Fino a qualche anno fa si riteneva che la lavoratrice in maternità fosse oggetto di una speciale legge di protezione (L. 1204/71, che è oggi sostituita dal "Testo Unicodelle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui alD.lgs. 26/03/2001 n. 151") che non dava rilievo al mancato superamento della prova come causa di licenziamento, per cui non era possibile per il datore licenziare la lavoratrice in stato di gravidanza, con la motivazione che ella non avesse superato il periodo di prova.

Successivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172 del 27/05/1996, ha dichiarato incostituzionale la legge n. 1204 (oggi accorpata nel Testo Unico) nella parte in cui non prevede, tra le deroghe al generale divieto di licenziamento della lavoratrice madre, il mancato superamento della prova; secondo il ragionamento della Corte, il datore di lavoro non può essere costretto a mantenere in servizio la lavoratrice che, anche se in gravidanza, ha dimostrato dinon essere idonea a svolgere le mansioni per le quali è stata assunta.

Naturalmente, onde evitare che il datore possa utilizzare tale strumento per discriminare la lavoratrice in maternità, la Corte ha specificato che egli, se è a conoscenza dello stato di gravidanza, deve espressamentecomunicare le ragioni per cui ritiene che la lavoratrice non abbia superato il periodo di prova; in questa maniera la lavoratrice potrà controllare l’operato del datore di lavoro ed eventualmente agire in giudizio qualora ravvisi in esso un comportamento discriminatorio e quindi illecito.

3) In cosa consiste il "mobbing" ?

 



RISPOSTA: Il "mobbing" è un fatto illecito, consistente nella sottoposizione del lavoratore ad azioni che, se pur singolarmente considerate non presentano carattere illecito, nel loro complesso risultano moleste e attuate con finalità persecutorie, tali da rendere penosa per il lavoratore la prosecuzione del rapporto di lavoro o anche il semplice recarsi sul posto di lavoro.

Il "mobbing" in pratica consiste in un comportamento reiterato nel tempo, da parte di una o più persone, colleghi osuperiori della vittima, teso a isolarla e a respingerla dall'ambiente di lavoro, con conseguenze negative dal punto di vista, sia psichico sia fisico.

Gli atteggiamenti tipici del "mobbing" individuati dalla psicologia del lavoro come idonei a colpire il lavoratore menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso sono, a parte le situazioni scolastiche della ripetizione di richiami, note di biasimo e sanzioni disciplinari, demansionamenti, sottrazioni ingiustificate di benefits o vantaggi precedentemente attribuiti, che devono presentarsi con carattere di ripetitività e di continuità nel tempo.

 

4) Posso essere trasferito senza il mio consenso ?

 



RISPOSTA: La questione del trasferimento del lavoratore da una sede di lavoro ad un'altra trova la sua disciplina nell'art. 2103II° comma c.c., così come riformato dall'art. 13 della L. 300/70 (c.d.Statuto dei Lavoratori) il quale testualmente recita "Egli (il lavoratore) non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".

In altre parole, il datore di lavoro non può arbitrariamente disporre il trasferimento di lavoratori senza spiegare e provare l'esistenza di un motivo che oggettivamente giustifichi il trasferimento.

Ad esempio può essere considerato legittimo, exarticolo 2103 c.c., il trasferimento del lavoratore disposto perincompatibilità aziendale, qualora tale incompatibilità determini disorganizzazione e disfunzione nell'unità produttiva, tali da indurre il datore di lavoro a spostare il lavoratore, semprechètale provvedimento non nasconda finalità punitive; naturalmente grava sul datore la prova, rigorosa, che la permanenza del lavoratore all'interno dell'unità produttiva possa compromettere l'organizzazione del lavoro all'interno di essa, ed in caso contrario il provvedimento, impugnato davanti al giudice, viene dichiarato illegittimo e quindi annullato.

 

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