STUDIO LEGALE FORNENGO
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Multe e Ricorsi

Multa: come impugnarla?

 

Per poter contestare una contravvenzione, si possono azionare due distinte procedure.

Ricorso al Prefetto:
questo deve essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno (anche all'ufficio che ha elevato la multa).
In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale.
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi 60 giorni è tenuto a rinviare gli atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato all'ufficio che ha elevato la multa, questo ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le deduzioni di cui sopra.
Tre sono i possibili risultati:
1) se respinge il ricorso emette entro 120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa, un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento.
2) se accoglie il ricorso, il Prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne darà notizia al ricorrente.
3) oltre alle ipotesi anzidette, il Codice della Strada prevede la possibilità che l’accoglimento del ricorso derivi dalla mancata adozione di una decisione del Prefetto nei termini richiesti: affinché si verifichi l’effetto del silenzio-accoglimento, è irrilevante il rispetto dei termini endoprocedimentali concessi al Prefetto per trasmettere il ricorso all’organo di polizia stradale, ovvero assegnati a quest’ultimo per procedere al deposito delle controdeduzioni; solo la mancata adozione del provvedimento entro il termine massimo concesso produce l’automatico accoglimento del ricorso.

Opposizione dinanzi al Giudice di Pace:
il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace od inviato per posta raccomandata allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione (in caso di opposizione alla decisione del Prefetto).
Occorrerà pagare 41 euro di contributo unificato.
Si potrà chiedere la sospensiva per l'eventuale sanzione accessoria (ad esempio, si può ottenere l'immediata restituzione della patente), che potrà essere accolta dal Giudice nell'udienza di comparizione (la prima udienza) e, dopo aver sentito l'organo di Polizia, solo se ravviserà gravi e documentati motivi.

 

Ricorso contro una multa: è necessario l'avvocato?

 

Non è necessaria la difesa tecnica nè se si opta per il ricorso dinanzi al Prefetto, nè se si sceglie la via del Giudice di Pace.
Difatti, relativamente a quest'ultima opzione, l’art. 23, comma 4, legge n. 689/81 recita: “L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente”.
In buona sostanza non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Va altresì precisato che si aprirà un processo vero e proprio, regolato dalle norme del Codice di procedura civile; pertanto il ricorrente potrà far valere le proprie ragioni anche personalmente e senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate.

 

Ricorso al Giudice di Pace e mancata comparizione: cosa accade?

 

Secondo il disposto dell’art. 23, comma 5, legge n. 689/81Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione”.
In buona sostanza, se non ci si presenta alla prima udienza il ricorso verrà rigettato.
Tuttavia è bene verificare se la mancata comparizione sia in qualche modo giustificabile (ad esempio perché la cancelleria abbia “dimenticato” di notificare all’opponente oppure al suo legale il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione: in tal caso, se si era operata una corretta elezione di domicilio, si potrà ricorrere in Cassazione).

 

Rateizzazione multa: quando è possibile?

 

La legge 29 luglio 2010 n. 120 ha previsto che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o piu' violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro e che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
A tal proposito, puo' avvalersi della predetta facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La richiesta va presentata direttamente al Prefetto della Provincia, qualora la violazione sia stata accertata dalle autorità nazionali di pubblica sicurezza, al Sindaco o alle autorità locali, qualora la violazione sia stata accertata da funzionari amministratici di Comune, Provincia o Regione.
In base al reddito del richiedente, l’autorità competente provvederà alla rateizzazione della multa fino ad un massimo di 12 rate mensili, se l’importo non supera i 2000,00 Euro, e fino a 24 rate mensili se l’importo non supera i 5000,00 Euro.
Se la multa supera i 5000,00 Euro, le autorità competenti possono provvedere ad una rateizzazione che arriva fino a 60 rate mensili.

 

Ricorso al Prefetto: nel caso di rigetto, quanto dovrò pagare?

 

L’art. 204 C.d.S. prescrive che il Prefetto, dopo aver esaminato il verbale, gli atti prodotti dell’organo accertatore ed il ricorso dell’interessato, se ritiene fondata la contestazione, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni violazione.
Purtuttavia, nel caso di opposizione all'ordinanza prefettizia, pertanto dinanzi al Giudice di Pace, quest'ultimo "non è vincolato, nella determinazione della misura della sanzione pecuniaria, al livello minimo che l'art. 204 , comma 1, c. strad. impone al prefetto (il doppio del minimo della sanzione edittale), essendo, diversamente, tenuto a determinare l'ammontare della sanzione in relazione ad un completo apprezzamento delle risultanze processuali, con l'osservanza dei criteri dettati dall'art. 195, comma 2, del codice stesso, senza tuttavia poter determinare la sanzione in misura superiore a quella stabilità dal prefetto" (Corte di Cassazione, Sez. III, 17 novembre 1999 n. 12747).

 

Ricorso al Prefetto e silenzio-assenso

 

Il prefetto, se respinge il ricorso emette entro 120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa, un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento.
Al contrario, se accoglie il ricorso, il Prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne darà notizia al ricorrente.
Ora, oltre alle ipotesi anzidette, il Codice della Strada prevede la possibilità che l’accoglimento del ricorso derivi dalla mancata adozione di una decisione del Prefetto nei termini richiesti (a seconda delle modalità di presentazione del ricorso, 180 o 210 giorni dal deposito del ricorso stesso).
Affinché si verifichi l’effetto del silenzio-accoglimento, è irrilevante il rispetto dei termini endoprocedimentali concessi al Prefetto per trasmettere il ricorso all’organo di polizia stradale, ovvero assegnati a quest’ultimo per procedere al deposito delle controdeduzioni; solo la mancata adozione del provvedimento entro il termine massimo concesso produce l’automatico accoglimento del ricorso.

 

Ricorso rigettato dal Prefetto: che posso fare?

 

L'ordinanza del Prefetto che dispone il pagamento deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento.
La decisione prefettizia può essere, se lo si ritiene, impugnata dinanzi al Giudice di pace (che in questo caso funge da organo di appello), entro 30 giorni dalla notifica.

 

 

Multa pagata: posso comunque impugnarla?

 

Dipende.
Se l'impugnazione vuole riguardare solo la sanzione pecuniaria, allora non sarà possibile contestare il verbale di accertamento.
Al contrario, laddove si voglia contestare una sanzione accessoria (ad esempio la decurtazione dei punti), sarà per certo possibile promuovere un ricorso.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite: "il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie (come, ad esempio, la decurtazione dei punti patente), per le quali non vi è preclusione all' opposizione al prefetto o al g.o., in conseguenza del versamento della somma dovuta; tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta solo un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata, ma, proprio perché il pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivo delle opposizioni (di cui agli art. 203 e 204 bis C.d.S.) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione né la sanzione pecuniaria né la violazione contestata" (Corte di Cassazione, Sez. Unite, 29 luglio 2008 n. 20544).

 

Contenuto della multa: come controllarlo?

 

Occorre preventivamente sapere che l’art. 383 del regolamento del C.d.S. precisa il contenuto necessario del verbale.
Ora, a titolo esemplificativo, sarà per certo invalido "perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all'autore materiale dell'infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all'ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, come richiesto dall'art. 383 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), dovendosi escludere una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario dell'autovettura, in qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi" (Corte di Cassazione, Sez. II, 08 giugno 2010 n. 13733).
Purtuttavia, nel caso in cui il verbale di accertamento sia meccanizzato la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittimo laddove il verbale stesso risulti redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati (come previsto dagli art. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dall'art. 3, comma 2, del d.lg. n. 39 del 1993), secondo i quali, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita a tutti gli effetti dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.

 

Multa notificata dopo 90 giorni: cosa succede?

 

In termini generali il difetto di notifica del verbale di contestazione di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della sua emissione.
Infatti, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento.Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.
Inoltre, relativamente alla sospensione per il periodo feriale, il verbale di contravvenzione, qualora sia mancata la contestazione immediata dell’infrazione, deve essere notificato all’interessato entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data dell’accertamento, non potendosi cumulare quello di sospensione per il periodo feriale. Tale ultimo termine, infatti, è previsto esclusivamente nei processi in quanto è legato alla necessità della difesa tecnica in giudizio, e non può quindi applicarsi per un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio (cfr. Corte di Cassazione, Sez. II, 22 gennaio 2007 n. 1280).
In ultimo, relativamente al momento in cui decorre il termine, le Sezioni Unite hanno risolto un annoso contrasto che da tempo aveva diviso la giurisprudenza: "il "dies a quo" del termine di 150 giorni (dal 2010, 90)per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico registro automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico registro automobilistico" (Corte di Cassazione, Sez. Unite, 09 dicembre 2010 n. 24851).

 

Multa illeggibile sul parabrezza: che posso fare?

 

Occorre preventivamente sapere che l’atto che l’accertatore lascia sul veicolo non è impugnabile, trattandosi di mero avviso di accertamento.
A tal proposito, avverso l' avviso di accertamento di una infrazione, quale atto prodromico all'ordinanza-ingiunzione di pagamento, non può essere proposta l'opposizione di cui all'art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689 in quanto il preavviso di contravvenzione - nel quale il pubblico ufficiale attesta il comportamento tenuto dal trasgressore in una determinata circostanza di tempo e di luogo - pur costituendo l'atto fondamentale nel procedimento di rilevazione delle infrazioni al codice della strada, non può essere equiparato al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore.
Si potrà eventualmente contestare il vero e proprio verbale che dovrà essere notificato entro 150 giorni presso la residenza del trasgressore.

 

Verbale mai notificato: cosa posso fare?

 

La mancata notificazione del verbale di accertamento invalida l’intero procedimento, giustificando l’annullamento della cartella.
A tal proposito, "il difetto di notifica del verbale di contestazione di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della sua emissione. Pertanto, qualora non vi è la prova della notifica del verbale, non può essere evitata l'applicazione dell'art. 201 comma 5 d.lgs. n. 285 del 1992, secondo il quale l'obbligo di pagamento della somma dovuta per la violazione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine di centocinquantagiorni" (Tribunale di Roma, Sez. VIII, 30 maggio 2011 n. 11635).
Purtuttavia, può accadere che il verbale non venga mai notificato, ma, in sede di contestazione immediata, venga redatto e sottoscritto un apposito verbale: "in tema di violazioni del codice della strada, la regola secondo cui l'omessa contestazione immediata (ove possibile) o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende all'ipotesi in cui sia intervenuta una immediata contestazione, semplicemente orale, dell'infrazione e detta contestazione risulti accompagnata dalla stesura di un sommario processo verbale, il quale venga consegnato, al termine della redazione, al trasgressore, ovvero rechi l'indicazione dei motivi della mancata consegna immediata, come appunto del fatto che tale consegna sia stata impedita dal rifiuto, opposto dall'interessato, dapprima di sottoscrivere e, quindi, di ricevere in copia il verbale medesimo all'atto della contestazione della violazione. Deriva, da quanto precede, che nel caso di un simile rifiuto, il contravventore non può, poi, dedurre, in sede di opposizione, la mancata notifica del verbale, atteso che, essendo il difetto della consegna di quest'ultimo da imputare non già agli organi preposti all'accertamento bensì allo stesso contravventore, la contestazione personale, idonea ad adempiere alla funzione sostitutiva della notificazione degli estremi dell'infrazione, può considerarsi ugualmente avvenuta, così da dispensare dall'obbligo di cui all'art. 201 cod. strad." (Corte di Cassazione, Sez. I, 22 febbraio 2007 n. 4169).
Difatti, la contestazione può avvenire immediatamente, in occasione dell'accertamento, ovvero, nel caso in cui ciò non avvenga, mediante notificazione del verbale di accertamento.
Soltanto in quest'ultimo caso la legge richiede che al destinatario sia consegnato uno degli originali o una copia autentica del verbale (art. 201 codice della strada e 385 del relativo regolamento), mentre nel caso di contestazione immediata è prevista la consegna al trasgressore della sola copia del verbale (art. 200, comma 3, codice della strada.
Inoltre se sono decorsi più di cinque anni dall’infrazione, è prescritto il diritto dell’amministrazione al pagamento della sanzione, come previsto dall’art. 28 legge n. 689/81.

 

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