STUDIO LEGALE FORNENGO
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Diritto di Famiglia

Separazione e Divorzio - Assegno di Mantenimento Affidamento Condiviso - Azioni di Paternità Eredità e Donazioni - Tutela e Interdizione

Separazione e Divorzio

1) Quanto tempo occorre per una separazione ?

 



RISPOSTA: Dipende dal tipo di separazione: nel nostro ordinamento ne esistono infatti due tipologie, che seguono procedimenti diversi.

Una è la separazione consensuale, che si caratterizza per la celerità e la brevità del giudizio: infatti con essa i coniugi raggiungono un accordo su tutte le questioni, dall'affidamento dei figli agli aspetti più strettamente patrimoniali; tale accordo, che deve essere confermato davanti al Presidente del Tribunale, ha efficacia e validità con la c.d. omologazione del Tribunale.

Praticamente, il giudizio di separazione consensuale si risolve in una unica udienza che, di solito, è fissata nell'arco di qualche mese dal Presidente del Tribunale, davanti al quale i coniugi compaiono per sottoscrivere le condizioni di separazione concordate, che peraltro il Giudice deve verificare essere rispondenti all'interesse dei figli: dopo tale udienza, il Tribunale omologa l'accordo e i coniugi sono separati.

Diversamente accade nel giudizio di separazione giudiziale: esso non si risolve in una sola udienza, ma, perdurando l'animosità e la contrapposizione tra i coniugi, tale tipo di giudizio può durare anche anni, soprattutto se vi sono forti dissapori circa l'affidamento dei figli, il loro mantenimento o il mantenimento del coniuge economicamente più debole, con notevole aumento dei costi.

 

2) Dopo quanto tempo dalla separazione si può chiedere il divorzio ?

 



RISPOSTA: Il termine di tre anni di ininterrotta separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, previsto dall'articolo 3 n. 2 lett. b),legge n.898 del 1970, per la proponibilità della domanda di divorzio, decorre dall'udienza presidenziale nella quale è stato emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, anche se la sentenza di separazione o il decreto di omologa del Tribunale interviene in un momento successivo.

La conseguenza è che i coniugi possono presentare il ricorso per divorzio anche se, per ipotesi, la sentenza di separazione sia intervenuta pochi mesi prima della scadenza dei tre anni dall'udienza presidenziale.

 

3) Se dopo il deposito del ricorso per separazione mi compro una casa, questa è di mia esclusiva proprietà ?

 



RISPOSTA: La cessazione della convivenza dei coniugi, ancorché autorizzata dal Presidente del Tribunale con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'articolo 708 comma 3 c.p.c., non esclude che i beni successivamente acquistati anche da un solo coniuge ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'articolo 177 c.c. comma 1 lett. a), e quindi siano di proprietà di entrambi, dato che, in base alle regole evincibili dall'articolo 191 c.c., la comunione legale tra i coniugi viene meno con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito della sentenza giudiziale di separazione, ovvero del decreto che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto.

Di conseguenza, prima di comprare un immobile, è opportuno attendere che diventi definitiva la sentenza di separazione o intervenga il decreto di omologa.

 

4) Dopo la sentenza di separazione giudiziale o l'omologa della separazione consensuale, posso chiedere la modifica delle condizioni di separazione?

 



RISPOSTA: L'art. 155 ter c.c. stabilisce che"i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità dell'assegno di mantenimento".

Tale disposizione deve essere poi posta in relazione all'art. 710 c.p.c., che, sotto il profilo processuale, precisa che "Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, conseguenti alla separazione...".

Pertanto, sia nel corso del giudizio di separazione sia successivamente alla sentenza o all'omologa, ciascuna parte può chiedere al giudice di rivedere le disposizioni in materia di affidamento e mantenimento dei figli (o del coniuge), per qualunque motivo, non necessariamente connesso al mutare della situazione, anche se nella maggior parte dei casi gli ex coniugi chiedono la modifica delle statuizioni proprio perchè la situazione preesistente che aveva dato origine ad essi è mutata (ad es: sono migliorate o peggiorate lecondizioni economiche del genitore non collocatario obbligato al contributo per il mantenimento dei figli, oppure sono intervenute circostanze tali da indurre una parte a chiedere l'affidamento esclusivo, etc etc).

Assegni di Mantenimento

1) Sono separata da alcuni anni e mio marito mi deve versare "gli alimenti", che però non riesco ad avere. Cosa posso fare?

 



RISPOSTA: La sentenza di separazione, o, nel caso di separazione consensuale, il decreto del Tribunale che omologa le condizioni di separazione concordate dai coniugi, costituiscono titolo esecutivo sulla base del quale è possibile agire per il recupero forzoso del credito, ossia il coniuge che deve avere l’assegno di mantenimento(i cosiddetti alimenti) può iniziare subito una procedura esecutiva nei confronti del coniuge obbligato, pignorando ad es: il suo stipendio o la sua pensione.

In quest’ultimo caso il coniuge avente diritto agli alimenti può convocare davanti al Giudice (dell’esecuzione) il datore di lavoro o l’ente previdenziale affinché a questi soggetti sia ordinato di versare una quota dello stipendio o della pensione direttamente al coniuge separato o divorziato (il più delle volte trattasi della moglie).

In questa maniera il datore di lavoro o l’ente previdenziale dovranno togliere ogni mese dallo stipendio o dalla pensione la quota spettante al coniuge separato e versargliela secondo le modalità che questi riterrà opportune, mentre il coniuge obbligato (il marito) non potrà fare nulla per bloccare i pagamenti mensili stabiliti a titolo di mantenimento.

Una precisazione: il Presidente del Tribunale alla prima udienza, nella quale devono comparire i coniugi, solitamente adotta i cosiddetti provvedimenti temporanei e provvisori, e con essi può riconoscere alla moglie una determinata somma a titolo di mantenimento, in attesa della sentenza definitiva: anche tale provvedimento costituisce titolo esecutivo che consente di procedere subito con l’esecuzione forzata, senza che sia è necessario aspettare la sentenza di separazione.


 

2) In quali casi rischio di perdere il diritto all’assegno di mantenimento?

 



RISPOSTA: L’art. 710 c.p.c. prevede la possibilità per i coniugi di chiedere, in qualunque momento, la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e i figli minori, e in tale ottica ciascun coniuge può ricorrere al Tribunale per far revocare o quanto meno modificare il provvedimento con il quale il giudice della separazione abbia disposto in favore dell’altro coniuge un assegno di mantenimento.

Naturalmente devono ricorrere determinate circostanze, ad es: nel caso in cui la moglie abbia cominciato a svolgere una propria attività lavorativa e percepisca quindi unproprio reddito, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice perché questi riduca proporzionalmentel’importo dell’assegno di mantenimento a suo carico oppure addirittura lo esoneri dal corrispondere gli alimentialla moglie, divenuta ormai autosufficiente.

In caso di divorzio, oltre alla possibilità di ricorrere al giudice in qualunque tempo ex art. 710 cpc qualora ricorrano circostanze tali da chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, solo le nuove nozze dell'ex coniuge creditore dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, fanno cessare automaticamente l'obbligo, a carico dell'altro, di corrispondergli l'assegno stesso, ma non la semplice instaurazione di una convivenza "more uxorio", non implicando la stessa alcun diritto al mantenimento (Cassazione civile, sez. I, 30 ottobre 1996, n. 9505).

In altre parole, se il coniuge che percepisce l'assegno di divorzio si sposa nuovamente (ovviamente con altra persona) perde il diritto all'assegno di mantenimento, mentre se inizia una convivenza, questa, con l'attuale normativa, non determina automaticamente la perdita del diritto all'assegno.

 

3) Mio figlio è diventato maggiorenne. posso ridurre l'assegno di mantenimento?

 

RISPOSTA: La legge di riforma che ha introdotto importanti novità in materia di affidamento e mantenimento dei figli in caso di separazione dei genitori, prevede all'art. 155 quinquies, comma 1 c.c. che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore deifigli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico; tale assegno……è versato direttamente all'avente diritto".

Di conseguenza, anche se il figlio diventa maggiorenne, non significa che i genitori possano ridurre o addirittura negare l'assegno di mantenimento, ma al contrario rimangono obbligati finchè il figlio non diventi autosufficiente.

Sotto quet'ultimo profilo, la Cassazione ha in diverse occasioni precisato che il genitore che deduca la cessazione del diritto all'assegno di mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne deve provareche questi è divenuto autosufficiente o che non è economicamente indipendente a causa della sua inerzia, ovvero del suo rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini. (v.d. per tutte Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2001, n. 2289).

Pertanto, non è sufficiente per i genitori dimostrare che il figlio ha rifiutato un lavoro, per cui non ha più diritto ad essere mantenuto da loro, madevono anche provare che il figlio ha rifiutato un lavoro consono alle sue attitudini e alla sua preparazione professionale.

Affidamento Condiviso

1) Con la nuova legge sull'affidamento condiviso, non è più possibile l'affidamento ad un solo genitore?

 



RISPOSTA: La riforma introdotta dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha imposto come regola generale quella dell'affidamento condiviso,ossia i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali continuano ad esercitare la potestà sui figli ed a condividere le responsabilità educative verso di loro, nonostante la separazione.

Di conseguenza, anche dopo la separazione, entrambi i genitori continueranno ad occuparsi dei figli, con la possibilità di essere presenti nella loro vita con una maggiore intensità rispetto al passato, ove era previsto che i figli venissero affidati ad un solo genitore.

Questo non significa che la nuova normativa non attribuisca al giudice la facoltà di affidare i figli ad un solo genitore: infatti l'art. 155 bis c.c. prevede che "il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad un solo genitore quando ritenga che l'affidamento all'altro siacontrario all'interesse del minore".

Si tratta naturalmente di una misura eccezionale, che potrà essere disposta in tutti quei casi in cui l'affidamento ad un solo genitore si presenti come l'unica soluzione possibile, tenuto conto delle condizioni oggettivamente difficili in cui versa l'altro o dei pessimi rapporti che corrono tra lui ed il figlio.

 

2) Se, in sede di divorzio, ottenuto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, è stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori ad un solo genitore, posso chiedere adesso l'affidamento condiviso?

 



RISPOSTA: La legge di riforma che ha introdotto i principi di bigenitorialità, di affidamento condiviso e di condivisione, è entrata in vigore nel marzo 2006 ed ha modificato alcuni articoli del codice civile, ne ha aggiunti altri e sostanzialmente ha innovato la disciplina sia sostanziale che processuale in materia di separazione e divorzio.

Data la sua portata innovativa, la legge del 2006 ha previsto espressamente la possibilità, per coloro che hanno ottenuto la sentenza di divorzio, (o anche il decreto di omologa, la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa, di richiedere l'applicazione delle disposizioni in essa contenute (art. 4 comma 1), instaurando avanti al tribunale competente, che deciderà in camera di consiglio, un procedimento di modificae di revisione delle condizioni ai sensi dell'art. 710 cpc. 10).

 

3) Se il giudice dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, questi devono andare a vivere alternativamente con entrambi i genitori?

 



RISPOSTA: Il principio della bigenitorialità delinea, per i coniugi che intendono separarsi, un modello comportamentale nuovo nel loro rapporto con i figli: in questa diversa ottica, entrambi i genitori devono condividere le responsabilità educative verso i figli ed entrambi devono continuare ad essere un valido punto di riferimento, senza che alcuno prevarichi o escluda l'altro.

E' bene precisare comunque che, la "raccomandazione" legislativa che i figli continuino ad avere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo non implica necessariamente che essi, dal momento della separazione in poi, dovranno vivere con entrambi i genitori, a giorni o settimane alterne, in ugual misura.

Sarà il giudice che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, stabilirà tempi e modalità di permanenzadei figli presso ciascun genitore, tenendo comunque sempre ben presente che i figli hanno l'esigenza di una propria stabile collocazione: proprio per tale motivo, anche in base alla nuova nuova normativa, il giudice necessariamente dovrà indicare il genitore collocatario che dividerà con i figli, anche dopo la separazione, la casa adibita a residenza di famiglia.

In altre parole viene sempre individuato il genitore "di riferimento", presso il quale dovranno vivere i figli, senza che ciò leda i principi e le regole comportamentali previste dall'affidamento condiviso.

Azioni di Paternità

1) Cosa devo fare se risulta che il figlio di una donna con cui ho avuto una relazione e che è stato riconosciuto come figlio legittimo da suo marito - dal quale si è poi separata - è in realtà mio figlio?

 



RISPOSTA: E' opportuno distinguere due ipotesi, che prevedono conseguenze diverse e azioni giudiziali diverse, a seconda del periodo in cui è nato il bambino e a seconda del momento in cui è intervenuta la separazione tra la signora e il suo ex marito:
1) Prima ipotesi: il bambino è nato dopo che sono già trascorsi 300 gg. (quindi circa dieci mesi) dalla pronuncia di separazione giudiziale, ovvero dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione. In tali casi, ai sensi dell'art. 232 c.c. II comma, non opera la presunzione di paternità del marito, ed in tal caso l'azione esperibile è l'azione di contestazione della legittimità, disciplinata dall'art. 248 c.c., volta a rimuovere lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita.
Tale azione è imprescrittibile (cioè non vi sono dei termini di scadenza) e può essere promossa, oltre che da colui che risulta come genitore nell' atto di nascita, da chiunque vi abbia interesse concreto e attuale (la madre, chi afferma di essere il vero genitore etc.), quindi anche dal padre naturale.
2) Seconda ipotesi: il bambino è nato entro 300 gg. dalla pronuncia di separazione giudiziale, ovvero dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione.
In questa ipotesi, il bambino si presume ancora concepito durante la convivenza matrimoniale, quindi si presume figlio dell'ex marito, sia pure separato: per vincere questa presunzione, però l'azione proponibile è l'azione di disconoscimento della paternità, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 235 e 244c.c., che può essere esercitata soltanto dal marito, dal figlio, una volta divenuto maggiorenne, e dalla madre; la madre però deve proporre l'azione entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Una volta rimosso lo status di figlio legittimo, o con l'azione di contestazione della legittimità o con quella di disconoscimento della paternità, il padre naturale potrà procedere a riconoscere il bambino come figlio proprio, con il consenso della madre; se la madre non prestasse il suo consenso, allora dovrà iniziare una causa per il riconoscimento davanti al Tribunale dei minori, ai sensi dell'art. 250 c.c.

Eredità e Donazioni

1) Mio padre mi ha lasciato un testamento scritto di suo pugno, ma è valido ?

 



RISPOSTA: Il testamento scritto interamente di proprio pugno dal padre o da altro parente è perfettamente valido: si chiama testamento olografo, previsto dall'articolo 602 c.c. che è praticamente una scrittura privata che si caratterizza per la totale autografia dell'atto, cioè chi vuole lasciare dei beni in eredità deve scrivere di suo pugno tutto il contenuto dell'atto, compresa la data e la firma: se, viceversa l'atto è stato scritto da altra persona o al computer, questo non avrà alcun valore e sarà considerato nullo, come se non fosse stato fatto (si veda la domanda n.3).

Il testamento potrà poi essere conservato da persona di fiducia, che, dopo la morte del testatore (ossia chi muore lasciando un testamento), è tenuto a presentarlo ad un notaio per la pubblicazione (articolo 620 c.c).

Alcuni esempi di testamento olografo.

 

2) I figli nati da una relazione extraconiugale di uno dei genitori sono eredi anche loro a tutti gli effetti ?

 



RISPOSTA: I figli naturali sono equiparati in tutto e per tutto ai figli legittimi: l'articolo 566 c.c., infatti, dispone che alla morte del padre e della madre i figli legittimi e naturali ereditano i beni lasciati in eredità in parti uguali.

Vi è una particolarità: l'articolo 537 c.c. comma 3 consente ai figli legittimi di liquidare in denaro o in beni immobili di loro scelta la quota a cui hanno diritto i figli naturali, che naturalmente vi acconsentano; in caso di opposizione, interviene il giudice che, valutate tutte le circostanze  personali e patrimoniali, può autorizzare i figli legittimi a corrispondere ai figli naturali ciò che spetta loro per legge, evitando così che essi abbiano voce in capitolo sulla gestione dei beni che il defunto ha lasciato come eredità.

Tale possibilità ha come scopo quello di evitare che i figli naturali, insieme ai figli legittimi, partecipino all'amministrazione dei beni ereditati quando essa può dar luogo a gravi difficoltà nella gestione del patrimonio ereditario, perché ad esempio i figli legittimi non vanno d'accordo con i figli naturali.

A parte questo, i figli legittimi e naturali, ai fini della successione, hanno gli stessi diritti.

 

3) In quali casi è possibile impugnare un testamento ?

 



RISPOSTA: è possibile impugnare (o annullare) un testamento in due ipotesi: quando il testamento è nullo oppure è semplicemente annullabile.

Un testamento è da ritenersi nullo quando è contrario a norme imperative di legge oppure presenta dei difetti di forma che ne rendono incerta l'autenticità.

Esempio di nullità per difetto di forma: il testamento cosiddetto olografo che non è stato scritto interamente dal defunto di suo pugno oppure non è stato firmato è nullo.

Esempio di nullità perchè contrario a norme imperative di legge: chi lascia in eredità il patrimonio alla figlia a condizione che sposi una persona da lui stesso designata; tale testamento lede una libertà fondamentale della persona e pertanto è nullo.

La possibilità di impugnare un testamento per nullità non ha limiti di tempo (azione imprescrittibile), fatti salvi gli effetti dell'usucapione.

Diverso è il caso del testamento lasciato da un soggetto ritenuto o dichiarato malato di mente o incapace di intendere e di volere oppure il caso di chi è stato ingannato o costretto.

In queste ipotesi il testamento è annullabile ma il termine per impugnarlo è di cinque anniche decorrono, nei casi di incapacità, dalla data di esecuzione del testamento (ad esempio da quando il notaio legge il testamento davanti agli eredi e procede alla distribuzione dei beni), mentre nel caso di inganno o costrizione dal giorno in cui tale circostanza viene scoperta.

In ogni caso, sia in caso di nullità che annullabilità, in mancanza di un accordo tra le parti, ci si deve rivolgere all'Autorità Giudiziaria con l'assistenza di un Legale.

Tutela e Interdizione

1) Che cosa succede se una persona viene dichiarata interdetta ?

 



RISPOSTA: Se una persona si trova in uno stato di infermità di mente grave ed irreversibile che pregiudica la capacità di intendere e di volere del soggetto, nonché la possibilità di curare i propri interessi, se ne può dichiarare l'interdizione(articolo 414 c.c.).

Si tratta di un provvedimento ablativo della capacità di agire, nel senso che la persona interdetta non potrà più compiere personalmente alcun atto né occuparsi di alcuna questione, anche la più semplice, come pagare una bolletta o comprare un vestito: ad esso si sostituisce in tutto e per tutto il tutore, cioè la persona nominata dal Giudice.

 

2) Chi è l'amministratore di sostegno ?

 



RISPOSTA: L'articolo 404 c.c. prevede che il magistrato possa nominare un amministratore di sostegno nei casi in cui la persona "per effetto di una infermità ovvero menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".

Tale normativa è diretta ad assicurare una forma di tutela del soggetto incapace, per così dire, più attenuata rispetto alle citate misure dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Infatti, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve specificare puntualmente l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore deve compiere in nome e per conto del beneficiario della tutela (articolo 405 comma 4 c.c).

Il soggetto tutelato, a differenza che nella interdizione, conserva la propriapiena capacità d'agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno (articolo 409 comma 1 c.c).

Il medesimo beneficiario può, in ogni caso, compiere tutti quegli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (articolo 409 comma 2 c.c).

 

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