Sul punto la Cassazione é estremamente chiara nell'imporre che, in tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in
tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un
verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica (che qualifica il contratto) e dalla concreta
regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità.
In altri termini, sul consumatore graverà soltanto l'onere di dimostrare l'avvenuto inadempimento dell'agenzia e/o tour operator, senza dover altresì dimostrare di aver subito un danno o la sua
entità, posto che il medesimo é insito nel fatto di non aver ricevuto quanto l'agenzia e/o il tour operator avevano promesso (ed avrebbero dovuto garantire).
Certamente! Difatti l'art. 85 del Codice del Consumo recita testualmente: “Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini
chiari e precisi. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore”.
Purtuttavia, se più persone intendono effettuare, negli stessi giorni, una vacanza insieme, raggiungendo la stessa località e pernottando negli stessi alberghi, non concludono tanti contratti
distinti, ma un unico contratto; nella specie, le parti acquistano un unico pacchetto turistico, relativo a più persone, così che deve escludersi che ogni partecipante al viaggio debba apporre la
propria sottoscrizione al contratto e alle condizioni generali che lo regolano (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, 03 novembre 2008 n. 26422).
Ai sensi dell'art. 88, comma 2, del Codice del Consumo le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore ed il venditore in relazione alle rispettive responsabilità.
Il consumatore, quindi, ha diritto al risarcimento del danno per tutte le difformità rispetto a quanto illustrato nel catalogo (strutture, servizi, collocazione del villaggio,
confort dell'alloggiamento, orari delle attività, distanze e percorrenze) e dovrà contestare sul posto ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, in modo da consentire all'organizzatore di porvi
tempestivo rimedio ed eventualmente richiedere il risarcimento dei danni.
A sostegno di quanto rilevato si richiama la Corte di Cassazione: "il tour operator è tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata quando la
realtà dei fatti (mare inquinato da idrocarburi e spiaggia sporca) non rispecchia quanto pubblicizzato. Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto
dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo,
riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc, che vanno "esattamente" adempiuti. Pertanto qualora la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un
criterio medio di diligenza (art. 1176, comma 1 c.c.) si configura una responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento
ad essi non imputabile" (Corte di Cassazione, Sez. III, 04 marzo 2010 n. 5189).
Il danno da vacanza rovinata vale a dire lo stress, il disagio e la sofferenza derivanti al turista per lo stravolgimento delle aspettative della qualità e della serenità della
vacanza che non è stata goduta, è risarcibile, e ciò anche quando lo stesso derivi da inadempimento del terzo non operatore turistico.
A tal proposito è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità che il danno morale da vacanza rovinata sia interamente risarcibile.
In particolare, la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 92 comma 2 del Codice del
Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa,
all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
A sostegno di quanto rilevato si richiama la Corte di Cassazione: "il tour operator è tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata quando la
realtà dei fatti (mare inquinato da idrocarburi e spiaggia sporca) non rispecchia quanto pubblicizzato. Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto
dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo,
riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc, che vanno "esattamente" adempiuti. Pertanto qualora la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un
criterio medio di diligenza (art. 1176, comma 1 c.c.) si configura una responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento
ad essi non imputabile" (Corte di Cassazione, Sez. III, 04 marzo 2010 n. 5189).
Si consiglia di non accettare una simile proposta.
In realtà questa forma di rimborso "in natura" non è idonea a risarcire il disagio subito dal consumatore ed anzi lo "costringe" a programmare un nuovo viaggio con lo stesso organizzatore, spesso in
periodi vincolati.
E' consigliabile pertanto rivolgersi al Giudice il quale terrà conto della ammissione di responsabilità del tour operator.
Si. Tuttavia, la revisione a rialzo non può, in ogni caso, essere superiore al 10% del prezzo originariamente pattuito.
In tal caso l'acquirente può recedere dal contratto richiedendo il rimborso delle somme già versate.
No.I pacchetti acquistati nell'imminenza della partenza non soggiacciono a regole particolari in ordine al recesso, se non a quelle connesse alle modalità di pagamento concordate con
l'organizzatore.
Ora, se il recesso è ingiustificato il consumatore perderà quanto versato, mentre, in caso contrario, e sussistendo un giusto motivo o una causa di forza maggiore avrà comunque diritto alla
restituzione integrale.
Prima facie va detto che, oltre alla restituzione di quanto si è versato, non si ha anche diritto ad un ulteriore risarcimento.
Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Codice del Consumo, qualora il consumatore sia stato informato per iscritto almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza, il tour
operator non è tenuto a risarcire ogni eventuale danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, ma solo a restituire le somme percepite.